Con il termine di “manutenzione” si intende l’insieme degli interventi necessari, svolti da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell’impianto entro i limiti prescritti.Le periodicità delle manutenzioni dipende da alcuni fattori:
- dalle indicazioni dell’installatore dell’impianto;
- se mancano le indicazioni di cui al punto 1, dalle indicazioni dei fabbricanti delle apparecchiature, come contenute nei libretti di uso e manutenzione dell’impianto;
- se non ci sono (o non sono rintracciabili), in ultimo dalle norma UNI e CEI riguardanti l’impianto.
Con l'entrata in vigore, in Piemonte, della D. G. Regionale 6 ottobre 2014, n. 13-381 sono state introdotte importanti novità, in particolare a partire dal 15 ottobre 2014 in occasione dell’installazione o degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'art. 7 del DPR 74/2013 gli impianti dovranno essere dotati dei nuovi libretti che vanno aggiornati o integrati ogni qual volta sia necessario sul CIT (Catasto degli Impianti Termici).
Il nuovo libretto di impianto si compone di schede molto dettagliate attraverso le quali il manutentore o l’installatore deve registrare le diverse informazioni tecniche che la normativa nazionale (1) e regionale (2) impongono di raccogliere e registrare nel Catasto degli Impianti Termici (CIT)3.
I nuovi modelli di libretto di impianto adottati dalla Regione Piemonte, conformi alle indicazioni date dal Decreto Ministeriale del 10 febbraio 2014, hanno introdotto alcune importanti informazioni funzionali ad una migliore gestione e coordinamento con gli altri catasti regionali (SICEE, in particolare) e ad un miglior censimento di ciascun impianto: codice impianto, dati catastali dell’edificio, punti di riconsegna del combustibile e dell’energia elettrica consentiranno alla Regione di rispettare le disposizioni di cui al DPR 74/2013.
La Regione Piemonte ha “dematerializzato”4 il libretto di impianto rendendolo fruibile a cittadini, operatori e autorità pubbliche attraverso l’applicativo informatico Catasto degli Impianti Termici (CIT), così da beneficiare dei netti vantaggi di maneggevolezza offerti dalla tecnologia, nonché riduzione degli oneri connessi al processo di controllo, maggiore trasparenza, maggiore velocità nel perfezionamento delle operazioni di cui il documento costituisce espressione, integrabilità con altri dati quali per esempio quelli legati alla certificazione energetica, agli audit energetici e alla distribuzione dei combustibili.
La Regione Piemonte ha “dematerializzato”(4) il libretto di impianto rendendolo fruibile a cittadini, operatori e autorità pubbliche attraverso l’applicativo informatico Catasto degli Impianti Termici (CIT), così da beneficiare dei netti vantaggi di maneggevolezza offerti dalla tecnologia, nonché riduzione degli oneri connessi al processo di controllo, maggiore trasparenza, maggiore velocità nel perfezionamento delle operazioni di cui il documento costituisce espressione, integrabilità con altri dati quali per esempio quelli legati alla certificazione energetica, agli audit energetici e alla distribuzione dei combustibili. Non è necessario, pertanto, che sia fornita in occasione dell’installazione o del primo intervento di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'art. 7 del DPR 74/2013 la copia cartacea del libretto; è invece obbligatoria la compilazione elettronica sul CIT del libretto
- per i nuovi impianti: all’atto della prima messa in funzione dell’impianto dal responsabile dell’impianto o, su sua delega, dall’impresa installatrice;
- per gli impianti esistenti dal responsabile dell’impianto o, su sua delega, dal manutentore.
I rapporti di controllo potranno essere caricati esclusivamente da manutentori/installatori secondo le tempistiche approvate dalla Regione Piemonte con DGR 13-‐381 del 6 ottobre 2014:
- entro 90 giorni per il primo periodo che va dal 15 ottobre 2014 al 31 gennaio 2015;
- entro 60 giorni a partire dal 1 febbraio 2015.